Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)

Il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) ha lo scopo di certificare le produzioni agricole ed agroindustriali ottenute conformemente alla norma di produzione integrata.

La produzione (o agricoltura) integrata è un sistema di produzione volontario che si attua rispettando le norme tecniche previste per ogni tipo di coltura sia per quanto riguarda la difesa dalle avversità, sia per tutte le altre pratiche agronomiche come la fertilizzazione e l’irrigazione.

La lotta integrata è una pratica di difesa delle colture che prevede una drastica riduzione dell’uso di fitofarmaci mettendo in atto diversi accorgimenti come la lotta agli insetti dannosi tramite la confusione sessuale o tecniche di autocidio (tecnica dell’insetto sterile) o tramite l’inserimento di altri insetti che siano loro predatori naturali; l’uso di varietà colturali maggiormente resistenti; l’uso della rotazione colturale; l’uso di fitofarmaci selettivi che eliminano solo determinati insetti ecc.

La L.04 del 3 febbraio 2011” Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” all’art. 2, commi 3-9, nel definire la Produzione Integrata, istituisce il relativo Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), il cui scopo è quello di certificare le produzioni agricole ed agroindustriali ottenute conformemente alla norma di produzione integrata, come sopra definita. L’adesione aziendale al Sistema è prevista in forma singola o associata (Consorzi, Cooperative, ecc.) e la conseguente certificazione è consentita anche ad aziende di trasformazione, condizionamento e distribuzione. La verifica di questa conformità è svolta da appositi Organismi di Controllo accreditati dal Mipaaf, sulla base dei Piani di Controllo regionale, coerente con le Linee Guida Nazionali per la redazione dei Piani di Controllo della produzione integrata (LGNPC). Riguardo ai controlli realizzati, essi si dividono in quelli attuati direttamente dai soggetti controllati (regime di autocontrollo), e da quelli svolti dall’OdC, volti ad accertare la conformità dei processi e del prodotto. Alla base di tale sistema di verifica esistono appositi Disciplinari, approvati a livello regionale; così come previsto per i Piani di Controllo, anche per essi è stabilito che siano le Regioni ad adottarli, adattando le proprie specificità alle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata (LGNPI). Da ricordare il DM 4890 del 08 maggio 2014, al cui interno è previsto un apposito ‘Marchio SNQPI’. Simboleggiante un’ape in volo, questo identifica i prodotti agricoli ed agroindustriali la cui produzione è certificata nell’ambito del SNQPI, in quanto conforme alla norma tecnica sulla Produzione Integrata. Il marchio può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell’Unione europea, anche in abbinamento con marchi privati o collettivi.

ITER DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLI
Gli operatori che intendono aderire al SQNPI devono seguire l’iter di certificazione di seguito riassunto: · Richiesta e successiva formulazione dell’offerta da parte dell’Organismo di Controllo (ODC); · Domanda di certificazione e contestuale scelta dell’ODC. La domanda viene effettuata di solito presso un CAA; · Inserimento dell’azienda nel sistema di Rete Rurale produzione integrata; · Stipula contratto di certificazione con l’ODC prescelto; · Visita ispettiva in azienda o aziende; · Rilascio del certificato di conformità; · Visite di sorveglianza annuali. In seguito all’adesione al SQNPI vengono pianificate le visite ispettive da parte dell’ODC prescelto. Il controllo è effettuato sul 100% delle aziende singole che aderiscono al sistema, mentre nel caso delle aziende che aderiscono a Operatori Associati il controllo è effettuato sulla radice quadrata del numero degli associati. Le aziende che aderiscono al SQNPI devono prevedere un autocontrollo che consiste nella tenuta corretta dei tri di campagna (trattamenti ed operazioni colturali), avere o predisporre delle analisi del terreno relative ad aree omogenee della propria azienda, certificati relativi alle tarature delle macchine irroratrici, piano di fertilizzazione fatto in base all’analisi del terreno, piano di irrigazione (DPI regionali), corretta tenuta delle fatture di acquisto prodotti, controllo materiale di propagazione utilizzato, tracciabilità del prodotto ottenuto a livello aziendale. In base alla check list fornita dal sistema rete rurale questi aspetti vengono valutati durante la verifica ispettiva. Il controllo si basa sui vari disciplinari Regionali.

UTILIZZO E VANTAGGI Il SQNPI
Permette alle aziende agricole in forma singola o in forma associata di accedere alle misure di finanziamento pubblico (es. Mis.10.1 o Mis. 3.1 dei PSR). Più nello specifico la misura 3 contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità, nella consapevolezza che il plusvalore imprenditoriale e territoriale generato dalla partecipazione ai regimi di qualità comporta vincoli e costi aggiuntivi. I regimi di qualità ammissibili sono quelli indicati dall’articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013: · Prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG (Reg. UE n. 1151/2012); · Agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2007); · Bevande spiritose (Reg. CE n. 110/2008); · Vini aromatizzati (Reg. UE n. 251/2014); · Vini DOC/DOCG/IGT (regolamento UE n.1308/2013). L’operazione sostiene inoltre l’adesione ai regimi di qualità, ammissibili ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari che siano conformi ai dettami del paragrafo b) dello stesso articolo. La misura 10, prevista dall’art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, sostiene l’adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l’adattamento ad essi. Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell’ambito di ciascuna operazione. Nell’ambito della misura le singole Regioni attivano due distinte sottomisure: la 10.1 “impegni agro-climatico-ambientali” e la 10.2 “conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”. A loro volta queste si articolano in diverse operazioni.

it_ITItalian